Circolari e comunicazioni

Ai sensi dell’articolo 7, comma 28, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le iscrizioni sono effettuate on line per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statale.
Si effettuano on line anche le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in regime di sussidiarietà dagli istituti professionali, nonché dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni che, su base volontaria, aderiscono al procedimento di iscrizione on line.
Le iscrizioni alle classi iniziali dei corsi di studio delle istituzioni scolastiche paritarie si effettuano on line esclusivamente per le scuole paritarie che decidono facoltativamente di
aderire alla modalità telematica.
Le domande di iscrizione on line devono essere presentate dalle ore 8:00 del giorno 18 gennaio 2024 alle ore 20:00 del 10 febbraio 2024.
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) possono accedere al sistema di iscrizioni on line all’interno della Piattaforma Unica, sezione “Orientamento” (https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni), utilizzando le proprie credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).
All’atto dell’iscrizione i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale rendono le informazioni essenziali relative all’alunno/studente per il quale è richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla scuola o dal centro di formazione professionale prescelto.
Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offrono supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica. In subordine, qualora necessario, anche le scuole di provenienza offrono il medesimo servizio.

Si ricorda che il sistema di iscrizioni on line permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun alunno/studente consentendo, però, ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale di indicare anche una seconda o terza scuola/centro di formazione professionale cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione scolastica scelta per prima non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 2024/2025.

 

18 gennaio 2024
Apertura iscrizioni - dalle ore 8:00
10 febbraio 2024
Chiusura iscrizioni - alle ore 20:00
Disponibile prossimamente
Condivisione documenti dopo l’accettazione dell’iscrizione

 

 


Iscrizioni alla scuola secondaria di secondo grado

Le domande di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado degli alunni che abbiano conseguito o prevedano di conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione prima dell’inizio dell’anno scolastico 2024/2025 sono effettuate attraverso la pagina dedicata alle iscrizioni on line all’interno della Piattaforma Unica
(https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni) dalle ore 8:00 del 18 gennaio 2024 alle ore 20:00 del 10 febbraio 2024.
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono effettuare l’iscrizione a uno degli indirizzi di studio previsti dagli ordinamenti dei licei (decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 e decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 52), degli istituti tecnici (decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88) e degli istituti professionali (decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61), riportati agli allegati nn. 1, 2 e 3 alla presente Nota esprimendo anche l’eventuale opzione rispetto ai diversi indirizzi attivati dalla scuola.
Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto anche ai fini dell’accoglimento delle richieste di iscrizione agli indirizzi di studio.
Ai fini delle iscrizioni assume rilevanza peculiare il “consiglio di orientamento” espresso dal Consiglio di classe per tutti gli alunni della terza classe di scuola secondaria di primo grado, inteso a supportare le scelte di prosecuzione dell’obbligo d’istruzione.
A tal fine, si rammenta che il “consiglio di orientamento”, definito dal Consiglio di classe in forma analitica o sintetica, va reso noto ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni in tempo utile per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado.


Procedure di iscrizione

La domanda di iscrizione alla prima classe di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado è presentata a una sola scuola e permette di indicare, in subordine, fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento oltre quello prescelto. Qualora, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto, si verifichi un’eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili nella scuola di prima scelta, le domande non accolte vengono indirizzate verso gli altri istituti per i quali è stato espresso il gradimento. In tal caso, il sistema di iscrizioni on line comunica ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale, a mezzo posta elettronica, di aver inoltrato la domanda di iscrizione all’istituto indicato in subordine. L’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni.
Il sistema di iscrizioni on line comunica, via posta elettronica, l’accettazione definitiva della domanda da parte di una delle scuole indicate. Tutte le notifiche relative all’iter della domanda sono inoltre disponibili anche sull’app IO.
Qualora la domanda di iscrizione non trovi accoglimento in nessuna delle scuole indicate sul modulo on line, è responsabilità dell’ultima scuola indicata, con il necessario supporto dell’Ufficio di ambito territoriale, affiancare gli esercenti la responsabilità genitoriale nell’individuazione di un’istituzione scolastica alternativa in grado di accogliere lo studente, tenendo, ove possibile, in considerazione l’indirizzo prescelto.
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale potranno richiedere su base volontaria, compilando l’apposito campo del modello di iscrizione on line, l’emissione di “IoStudio – la carta dello studente”, una tessera nominativa cui sono associate funzionalità volte a garantire e supportare il diritto allo studio dello studente, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale n. 292 del 30 settembre 2021.


Iscrizioni alla Secondaria di 2° grado

Qui trovi tutte le informazioni utili per fare l'iscrizione al primo anno della scuola primaria, secondaria di primo o secondo grado e dei Centri di Formazione Professionale regionali.


Quali iscrizioni puoi effettuare on line

Le iscrizioni on line sono obbligatorie per le classi prime delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado statali e facoltative per le scuole paritarie. Riguardano anche i corsi di istruzione e formazione dei Centri di Formazione Professionale regionali di Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto.

Come accedere

Se sei genitore o eserciti la responsabiltà genitoriale su alunni o studenti da iscrivere, accedi a Unica con la tua identità digitale SPID, CIE, CNS o eIDAS.
Come ottenere un’identità digitale

Prima di effettuare l'iscrizione

Esplora le possibilità
Scopri tutti i percorsi di istruzione e formazione disponibili nel sistema scolastico italiano. Segui la Guida alla scelta
Esamina le statistiche
Considera i dati e le tendenze su istruzione, formazione e lavoro per compiere scelte consapevoli e informate. Consulta le statistiche
Trova la scuola
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L’iscrizione in tre passi

1.
Compila la domanda
2.
Inoltra la domanda
3.
Segui l’iter della domanda

 

Terminato il periodo riservato alle iscrizioni, la scuola di destinazione che ha preso in carico la domanda conferma l'accettazione oppure, in caso di indisponibilità di posti, la indirizza alla scuola che hai indicato come soluzione alternativa.

Puoi seguire l'iter della domanda dalla tua area riservata su Unica.
Riceverai anche per email tutti gli aggiornamenti sullo stato della domanda fino alla conferma di accettazione.
Gli stati che può assumere la domanda sono i seguenti:

Inoltrata
Restituita alla famiglia
Accettata

Smistata ad altra scuola

Le domande di iscrizione on line possono essere presentate dalle ore 8:00 del 18 gennaio 2024 alle ore 20:00 del 10 febbraio 2024.

Accedere a "Unica" e compilare in tutte le sue parti la domanda d’iscrizione, avendo cura di indicare il Codice Meccanografico della scuola prescelta

Questi che riportiamo sotto sono i codici meccanografici delle Scuole dell’Istituto di Istruzione Superiore "L. Da Vinci" necessari per le iscrizioni On-line:
Istituto Tecnico "L. da Vinci" Indirizzi: Elettronica e Elettrotecnica/ Informatica e Telecomunicazioni: TPTF018017
Istituto Tecnico "M. Torre" Indirizzo Conduzione del Mezzo: TPTH01801P


La Segreteria, per offrire un servizio di orientamento e di supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica o per inserire le domande per conto delle famiglie, attraverso apposita delega, rimarrà a disposizione:
- lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 11.30 alle ore 13.00;
- martedì, giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16.00.


I dati della scuola in una app

Se vuoi leggere dal tuo smartphone o tablet i dati generali riguardanti la nostra scuola, potrai utilizzare il QRCode riportato di seguito:


Trasferimento di iscrizione

Le istituzioni scolastiche rendono effettiva la facoltà dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale di scegliere il corso di studi ritenuto più confacente alle attitudini e alle aspirazioni del minore.
Pertanto, qualora gli interessati chiedano, a iscrizione avvenuta alla prima classe di un’istituzione scolastica o formativa e prima dell’inizio ovvero nei primi mesi dell’anno
scolastico, di norma entro il 30 novembre 2023, di optare per altro indirizzo o altra istituzione scolastica o formativa, la relativa motivata richiesta viene presentata sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione sia a quello della scuola di destinazione.
In caso di accoglimento della domanda di iscrizione da parte del dirigente della scuola di destinazione, il dirigente della scuola di prima iscrizione è tenuto a inviare il nulla osta
all’interessato e alla scuola di destinazione.
Nelle ipotesi di iscrizioni tardive di cui alla Nota 5 agosto 2020, prot. n. 1376, gli Uffici di ambito territoriale degli Uffici Scolastici Regionali supportano il dirigente scolastico
nell’individuazione di altra istituzione scolastica di destinazione nei casi di impossibilità ad accogliere l’iscrizione per motivi di incapienza delle classi.
Si segnala che taluni allievi, ad esempio i figli di soggetti che svolgono attività di tipo itinerante, in particolare i lavoratori dello spettacolo viaggiante, possono richiedere più volte il trasferimento di iscrizione.
Nel richiamare l’attenzione sulla necessità che il trasferimento di iscrizione non comporti l’attivazione di nuove classi con maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, si rammenta che le conseguenti rettifiche nell’Anagrafe nazionale degli alunni sono curate dalla scuola di destinazione.

Alunni/studenti con disabilità
Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale. Il profilo di funzionamento, di cui all’articolo 5, comma 3, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, è trasmesso alla scuola dalla famiglia subito dopo la sua predisposizione.
Sulla base di tale documentazione, la scuola procede alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale, nonché alla successiva stesura del piano educativo individualizzato, in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell’A.S.L.
L’alunno/studente con disabilità che consegua il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione ha titolo, ai sensi dell’art. 11, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, qualora non abbia compiuto il diciottesimo anno di età prima dell’inizio dell’anno scolastico 2023/2024, alla iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado o ai percorsi di istruzione e formazione professionale, con le misure di integrazione previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Solo per gli alunni che non si presentano agli esami è previsto il rilascio di un attestato di credito formativo che è titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini dell’acquisizione di ulteriori crediti formativi, da far valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.
Pertanto, tali alunni non possono essere iscritti, nell’anno scolastico 2023/2024, alla terza classe di scuola secondaria di primo grado, ma potranno assolvere l’obbligo di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.
Gli alunni con disabilità ultradiciottenni non in possesso del diploma conclusivo del primo ciclo, ovvero in possesso del suddetto diploma, ma non frequentanti l’istruzione secondaria di secondo grado, hanno diritto a frequentare i percorsi di istruzione per gli adulti con i diritti previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive  modificazioni (cfr. sentenza della Corte costituzionale 4-6 luglio 2001, n. 226).

Alunni/studenti con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA)

Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni.
Gli alunni con diagnosi di DSA esonerati dall’insegnamento della lingua straniera ovvero dispensati dalle prove scritte di lingua straniera in base a quanto previsto dall’articolo 11, comma 13, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, conseguono titolo valido per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado.

Alunni/studenti con cittadinanza non italiana

Agli alunni/studenti con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni/studenti con cittadinanza italiana, ai sensi dell’articolo 45, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
Al riguardo, si fa integralmente rinvio alla Nota ministeriale 8 gennaio 2010, n. 2, recante “Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana” e, in particolare, al punto 3 “Distribuzione degli alunni con cittadinanza non italiana tra le scuole e formazione delle classi”, in cui si precisa che a tale fine è necessario programmare il flusso delle iscrizioni con azioni concordate e attivate territorialmente con l’Ente locale e la Prefettura e gestite in modo strategico dagli Uffici Scolastici Regionali, fissando - di norma - il limite massimo di presenza nelle singole classi di alunni/studenti con cittadinanza non italiana o con ridotta conoscenza della lingua italiana al 30% per classe. Sul punto, si richiamano gli adempimenti in capo ai dirigenti preposti agli Uffici Scolastici Regionali, eventualmente coadiuvati dai dirigenti degli Uffici di ambito territoriale, ai fini di prevenire anomale e non adeguatamente motivate concentrazioni di alunni stranieri presso singole classi di uno stesso istituto scolastico.

Ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 i minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso - come peraltro i minori stranieri non accompagnati - agli studi secondo le modalità previste per i cittadini italiani.
Si rammenta che anche per gli alunni/studenti con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale è consentito effettuare la domanda di iscrizione on line. Una funzione di sistema, infatti, consente la creazione di un “codice provvisorio” che, appena possibile, l’istituzione scolastica sostituisce sul portale SIDI con il codice fiscale definitivo.
I genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale di cittadinanza non italiana privi di codice fiscale possono recarsi presso l’istituzione scolastica prescelta al fine di effettuare l’iscrizione attraverso il riconoscimento in presenza con i documenti identificativi in loro possesso. Le segreterie delle istituzioni scolastiche provvedono a perfezionare la procedura di iscrizione secondo le modalità definite dalla Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica.
Si richiama, infine, la Nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e l’autonomia scolastica 20 aprile 2011, n. 2787 in ordine alle modalità di applicazione delle norme relative al riconoscimento di titoli di studio e certificazioni straniere.
Per una ricognizione della materia si rinvia alle “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri” trasmesse da questo Ministero con Nota 19 febbraio 2014, n. 4233 e agli “Orientamenti interculturali. Idee e proposte per l’integrazione di alunni e alunne provenienti da contesti migratori” del marzo 2022.

Insegnamento della religione cattolica e attività alternative

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dai genitori e dagli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni che si iscrivono alla prima classe della scuola primaria o secondaria di primo grado al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line.
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica per studenti della scuola secondaria di secondo grado è esercitata dagli stessi all’atto dell’iscrizione da parte dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale mediante la compilazione del modello on line ovvero, per le iscrizioni che non siano presentate on line (ad esempio per le iscrizioni alla scuola dell’infanzia), attraverso la compilazione del modello nazionale di cui alla scheda B
allegata alla presente Nota.
La scelta ha valore per l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati.
La scelta di attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica, è operata, all’interno di ciascuna scuola, attraverso un’apposita funzionalità della pagina dedicata alle iscrizioni on line all’interno della Piattaforma Unica (https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni) accessibile ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale dal 31 maggio al 1° luglio 2024 utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (carta di identità elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).
Gli interessati possono esprimere una delle seguenti opzioni, tutte afferenti al diritto di scelta delle famiglie:
− attività didattiche e formative;
− attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;
− libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado);
− non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.
Resta inteso che le attività didattiche e formative proposte dalle scuole potrebbero subire delle modifiche sulla base degli aggiornamenti al Piano triennale dell’offerta formativa.
Le istituzioni scolastiche paritarie che non aderiscono al sistema di iscrizioni on line, nel rispetto della tempistica sopra riportata, raccolgono le opzioni degli interessati utilizzando il modello di cui alla scheda C.

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